Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 06/02/2002 (Rv. 552101 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria - Durata ventennale - Termine di prescrizione dell'ipoteca e del credito garantito - Distinzione - Impedimento del decorso della prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La durata ventennale prevista dall'art. 2847 cod. civ. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)