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Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 06/02/2002 (Rv. 552101 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria - Durata ventennale - Termine di prescrizione dell'ipoteca e del credito garantito - Distinzione - Impedimento del decorso della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552101-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La durata ventennale prevista dall'art. 2847 cod. civ. per l'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)