Sez. 1, Sentenza n. 7570 del 01/04/2011 (Rv. 617659 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria - Durata ventennale - Omesso rinnovo - Conseguenze - Estinzione del titolo ipotecario ovvero del credito garantito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad insinuazione del credito al passivo fallimentare.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di iscrizione ipotecaria, la previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 cod. civ. a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell'art.2808 cod. civ. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue nè il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 cod. civ., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti di trascrizione anteriore; nè in materia opera l'istituto della prescrizione e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo sufficiente, perchè la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura, fino alla fase del riparto dell'attivo compresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2880
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)