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Sez. 1, Sentenza n. 13062 del 19/03/2015 Cc. (dep. 27/03/2015) Rv. 263106 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Legge n. 241 del 2006 - Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità in materia di stupefacenti - Natura di reato autonomo - Conseguenze - Aggravanti di cui all'art. 74, commi quarto e quinto d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità del beneficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263106-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma primo, del citato d.P.R.; ne consegue che a tale associazione, anche se aggravata ai sensi dei commi quarto e quinto del predetto art. 74, è applicabile l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, in quanto il divieto di applicazione del beneficio, previsto dall'art. 1, secondo comma, lett. b) della legge citata per le ipotesi di cui all'art. 74, commi primo, quarto e quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, si riferisce alla sola partecipazione ad associazione costituita per le finalità di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R. cit.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)