Sez. 4, Sentenza n. 14463 del 25/02/2026 Cc. (dep. 21/04/2026) Rv. 289770-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITA' | Indagato per il delitto di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - Sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Nullità del titolo cautelare - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITA'
In tema di misure cautelari personali, è causa di nullità a regime intermedio dell'ordinanza genetica, deducibile dinanzi al tribunale del riesame, la mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei confronti dell'indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituendo questo un'autonoma fattispecie di reato, non rientrante né direttamente, né per effetto del rinvio alle elencazioni contenute negli artt. 407, comma 2, lett. a) e 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., tra i casi rispetto ai quali, in presenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è possibile derogare all'espletamento dell'interrogatorio in via preventiva.
Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 lett. M, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)