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Sez. 1, Sentenza n. 11282 del 28/08/2001 (Rv. 549520 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti conclusi tra consumatori e professionisti - Controversie - Foro del consumatore - Competenza esclusiva - Limiti - Conseguenze - Applicabilità dei fori legali - Esclusione, ancorché previsti con clausola contrattuale, ma non oggetto di trattativa individuale - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549520-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., nel presumere la vessatorietà della clausola tra professionista e consumatore che stabilisca per le controversie su contratti conclusi tra i medesimi come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti soltanto con trattativa individuale. Ne consegue, da un lato, che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisce un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ. se è diverso da quello del consumatore, perché l'art. 1469 ter, terzo comma cod. civ., secondo il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, non può esser interpretato in tal senso, altrimenti si vanificherebbe in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il "forum destinatae solutionis" coincida con la residenza del professionista; dall' altro, se la clausola è inefficace perché vessatoria (art. 1469 "quinquies", terzo comma, cod. ci.), sia per incompatibilità, sia per il principio di successione delle leggi nel tempo, non sono applicabili gli artt. 18 e 20 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Civ. art. 1469 ter com. 4, Cod. Civ. art. 1469 quinquies com. 3, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)