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Sez. 3, Ordinanza n. 14561 del 11/10/2002 (Rv. 557858 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Controversie - Foro del consumatore - Competenza esclusiva - Limiti - Inapplicabilità in caso di contratto concluso tra professionista e persona giuridica.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557858-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 1469 bis cod. civ., che presume la vessatorietà della clausola tra professionista e consumatore quando sia stato stabilito per le controversie relative ai contratti conclusi tra i medesimi come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, non si applica nel caso in cui la controparte del professionista sia una persona giuridica, non potendo quest'ultima essere qualificata come "consumatore" a norma dello stesso art.1469 bis, con conseguente inapplicabilità non solo della norma già citata, ma anche dell'art. 12 del D.Lgs. n. 50 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)