Sez. L, Sentenza n. 10298 del 03/10/1991 (Rv. 474083 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere | Rifiuto di accettare le prestazioni lavorative - Situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione e l'organizzazione dell'impresa - Cause giustificative - Configurabilità - Esclusione - Rimedi a tali situazioni - Identificazione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere
Non costituiscono causa giustificativa del rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, rientrando nella sfera del rischio imprenditoriale, tutte quelle situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione e l'organizzazione dell'impresa, come il calo delle commesse e le crisi economiche congiunturali e strutturali che non diano luogo all'intervento effettivo della C.I.G. e non siano tali da integrare l'impossibilità assoluta di ricevere detta prestazione. In tali casi il datore di lavoro, salva la possibilità di una temporanea sospensione del rapporto concordato con i dipendenti, deve scegliere tra la perdita delle maestranze - con recesso "ad nutum", nei casi consentiti dalla legge, o per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - ed il mantenimento delle maestranze stesse, con prosecuzione del rapporto di lavoro ed integrale pagamento della prestazione lavorativa non utilizzata, senza che possa essere diversamente stabilito dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)