Sez. L, Sentenza n. 11916 del 22/10/1999 (Rv. 530740 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione unilaterale da parte del datore di lavoro - Liceità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ. la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore di lavoro dall'obbligazione retributiva soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendali ovvero a contingenti difficoltà di mercato. (Nel caso di specie la sentenza impugnata - cassata sul punto dalla S.C. - aveva ritenuto senza motivazione adeguata che per un datore di lavoro appaltatore di opere pubbliche una perizia di variante in corso d'opera costituisse un evento facilmente prevedibile e quindi probabile - anziché semplicemente possibile - e che l'appaltatore medesimo avrebbe potuto imporre all'appaltante, al momento della stipulazione del contratto, una clausola di accollo da parte dello stesso dei costi relativi alle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti nel corso di un eventuale sospensione dei lavori, senza specificare quale era stato nella specie il difetto di diligenza gestionale imputabile all'impresa in considerazione anche della disciplina regolatrice delle modalità di conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)