Sez. 5, Sentenza n. 16416 del 05/08/2016 (Rv. 641055 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Investimenti in agricoltura nelle aree svantaggiate - Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Condizioni - Periodo antecedente al 7 luglio 2002 - Compimento effettivo degli investimenti - Sufficienza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di agevolazioni tributarie per investimenti in aree agricole svantaggiate, l'art. 8 della l. n. 388 del 2000 prevedeva, in origine, che il beneficio - sotto forma di credito d'imposta opponibile in compensazione - fosse connesso alla mera effettiva realizzazione di nuovi investimenti, mentre, con il regime introdotto da successivo art. 10 del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, si è passati ad un regime concessivo, imperniato sulla necessità di proporre un'apposita domanda e su un controllo preliminare dei requisiti previsti dalla legge in ordine ai beni acquistati o trasformati, sicché, per il periodo antecedente al 7 luglio 2002 (ultimo giorno prima dell'entrata in vigore del citato d.l. n. 138) la disciplina applicabile in agricoltura è quella basata sul principio della realizzazione dell'investimento in sé e non su quello della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 23/12/2001 num. 448 art. 60, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257, Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)