Sez. 5, Sentenza n. 18636 del 23/09/2016 (Rv. 641184 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Imprese agricole - Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Misura percentuale - Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002 - Contratti conclusi anteriormente all'11 agosto 2002 - Inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il discrimine tra il regime originario di fruizione del credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 e quello introdotto dal d.l. n. 138 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 178 del 2002, è costituito dalla conclusione del contratto di acquisto dei nuovi beni, atteso che, se intervenuta entro la data dell'11 agosto 2002 (di entrata in vigore della l. n. 178 cit.), si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di conversione, a prescindere dal momento della consegna dei beni e della presentazione dell'istanza, sicché è inapplicabile il d.m. 2 agosto 2002 - in virtù del quale l'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta non può superare il 50 per cento dell'investimento netto realizzato o le percentuali inferiori stabilite (nella specie, 30 per cento per l'Umbria) - in quanto pubblicato in data 14 agosto 2002.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)