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Sez. L, Sentenza n. 4583 del 01/08/1984 (Rv. 436500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPETENZE RETRIBUTIVE IMPIEGATIZIE - SPETTANZA IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPETENZE RETRIBUTIVE IMPIEGATIZIE - SPETTANZA IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il rinvio, operato dall'art. 15 del C.C.n.L. 31 dicembre 1948 per i dirigenti industriali, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, alla normativa contrattuale per i gradi più elevati della categoria impiegatizia non è sufficiente, tenuto conto della concreta comune intenzione delle parti, ad assicurare ai detti dirigenti competenze retributive impiegatizie per le quali non risulti che la specifica disciplina per i dirigenti rinvii espressamente a quella valevole per gli impiegati. (V 677/82, mass n 418458; (V 4120/81, mass n 414781; (V 339/81, mass n 410792; (Conf 6904/82, mass n 424554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)