Sez. L, Sentenza n. 6904 del 14/12/1982 (Rv. 424554 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA - PERIODI ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 1961 - ISTRUZIONE - SPETTANZA AI DIRIGENTI INDUSTRIALI IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA - PERIODI ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 1961 - ISTRUZIONE - SPETTANZA AI DIRIGENTI INDUSTRIALI IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il rinvio alla normativa contrattuale per i gradi più elevati della categoria impiegatizia operato dall'art. 15 del C.C.n.L. 31 dicembre 1948 per i dirigenti industriali, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, non è sufficiente ed idoneo - tenuto conto della concreta comune intenzione delle parti stipulanti - ad assicurare ai dirigenti suddetti né gli scatti periodici di anzianità (ai quali essi hanno invece diritto solo dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo di categoria del 24 luglio 1961 e nella misura e nelle cadenze in esso fissate), né qualsiasi altra Competenza retributiva impiegatizia per la quale non risulti che la specifica disciplina per i dirigenti rinvii esplicitamente a quella valevole per gli impiegati. (Conf 677/82, mass n 418458; (Conf 4120/81, mass n 414781; (Conf 3698/81, mass n 414344; (Conf 339/81, mass n 410792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, Contr. Coll. 24/07/1961, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)