Sez. 3, Sentenza n. 4982 del 04/04/2001 (Rv. 545545 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Divieto di subaffitto - Violazione - Inadempimento - Risoluzione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In temi di contratti agrari, ove l'affittuario, in violazione del divieto di legge, conceda a terzi in subaffitto parte del maggior fondo di cui è nel godimento, la domanda di risoluzione del contratto, relativamente alla porzione rimasta nella sua disponibilità, proposta dal concedente, è formulata ai sensi dell'art. 5 legge n. 203/82 ed è irrilevante, pertanto, che il concedente stesso non abbia dedotto l'inadempimento del conduttore (consistente nell'avere l'affittuario concesso in subaffitto parte del fondo a terzi), entro i quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza della violazione, da parte del conduttore del divieto di instaurare rapporti di subaffitto o subconcessione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)