Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 27/01/2010 (Rv. 611124 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Violazione, da parte dell'affittuario, del divieto di subaffitto - Subaffitto parziale - Azione di risoluzione proposta dal proprietario - Valutazione di gravità dell'inadempimento - Necessità - Sussistenza - Automatismo - Limiti - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE
In tema di contratti agrari, l'azione di risoluzione proposta dal proprietario nei confronti dell'affittuario per violazione, da parte di quest'ultimo, del divieto di subaffitto, sublocazione o subconcessione del fondo rustico previsto dall'art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sia che riguardi le parti del fondo rimaste nella disponibilità dell'affittuario, sia che riguardi quelle subaffittate, è sempre soggetta alla valutazione della gravità dell'inadempimento imposta dall'art. 1455 cod. civ.; ciò in quanto la violazione del divieto di subaffitto, benché prevista dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 203 del 1982 come motivo di risoluzione, implica l'automatica declaratoria di nullità del contratto di subaffitto, ma non anche un'automatica e generale valutazione di gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)