Sez. L, Sentenza n. 11505 del 21/06/2004 (Rv. 573785 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Deduzione concernente l'inapplicabilità del contratto collettivo invocato dal lavoratore - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze - Preclusione ex art. 437 cod. proc. civ. - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Non costituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa, volta a contestare l'esistenza e la portata di un fatto costitutivo - che pertanto non incorre nelle preclusioni poste dall'art. 347 cod. proc. civ. - la deduzione del datore di lavoro della inapplicabilità, nei suoi confronti, della contrattazione collettiva invocata dal lavoratore, mentre è onere della parte che agisce ponendo a fondamento della domanda l'anzidetta contrattazione, fornire la dimostrazione della sua applicabilità al caso concreto secondo le regole generali in tema di onere probatorio (art. 2697 cod. civ).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)