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Sez. L, Sentenza n. 4545 del 25/02/2009 (Rv. 607180 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Preclusione ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - Oggetto - Eccezioni improprie o mere difese - Esclusione - Clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità - Nullità - Conseguente deduzione concernente la decorrenza del diritto alla retribuzione dalla messa in mora - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607180-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel rito del lavoro, il divieto di "jus novorum" in grado di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa. Ne consegue che, accertata l'invalidità della clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità retributiva, è ammissibile la deduzione dell'appellante sulla decorrenza del diritto alla retribuzione dalla costituzione in mora e non già dalla data in cui il rapporto sarebbe cessato secondo la clausola nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)