Sez. U, Ordinanza n. 12304 del 05/07/2004 (Rv. 574159 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento di istruzione preventiva - Ammissibilità del regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Stante l'esclusione dell'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost. del provvedimento con cui il giudice dispone un mezzo di istruzione preventiva, deve ritenersi inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva (e, quindi, insuscettibile di conversione in regolamento preventivo il ricorso "ex" art. 111 Cost. proposto contro il provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo), non potendo logicamente ritenersi che la Corte di cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva quando non è possibile il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di impugnazione. (Nel caso di specie, un giocatore di calcio aveva chiesto un accertamento tecnico preventivo circa la presenza ed eventualmente il grado di concentrazione di determinate sostanze dopanti nelle urine a lui prelevate in occasione di una competizione sportiva; ammesso il mezzo di istruzione preventiva richiesto, il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso "ex" art. 111 Cost., denunciando l'abnormità del provvedimento sul rilievo che la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", avrebbe escluso ogni competenza giurisdizionale del giudice ordinario, riservando al CONI tutti gli accertamenti in materia di doping).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)