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Sez. U, Sentenza n. 11133 del 11/11/1997 (Rv. 509744 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento di istruzione preventiva - Ammissibilità del regolamento preventivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509744-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il provvedimento del giudice che dispone un mezzo di istruzione preventiva non è suscettibile di essere impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, trattandosi, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., di un provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e della strumentalità. Consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva, in un caso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 695 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)