Sez. 1, Sentenza n. 5047 del 08/03/2005 (Rv. 579684 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Art. 9, secondo comma, legge n. 689 del 1981 - Operatività - Presupposti - Fattispecie di taglio non autorizzato del bosco - Rapporto di specialità tra la norma penale statale (art. 1sexies della cosiddetta legge Galasso) e la legge Reg. Lombarda n. 9 del 1977 - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme. Non sussiste pertanto un rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui all'art. 1- sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dettata a protezione delle bellezze naturali, e gli artt. 6 e 11 della legge della Regione Lombardia 27 gennaio 1977, n. 9, che - configurando come illecito amministrativo il taglio senza denuncia o non autorizzato dei boschi - prescindono da ogni considerazione relativa alla bellezza naturale dello stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 6, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 27/01/1977 num. 9 art. 6, Legge Reg. Lombardia 27/01/1977 num. 9 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)