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Sez. 2, Sentenza n. 28379 del 22/12/2011 (Rv. 620663 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Art. 9, secondo comma, legge n. 689 del 1981 - Operatività - Presupposti - Rapporto di specialità tra norme penali statali (artt. 146, 151 e 163 d.lgs. n. 490 del 1999) e la legge Reg. Lombarda n. 8 del 1976 - Configurabilità - Esclusione - Connessione obiettiva tra l'illecito penale e quello amministrativo rispettivamente previsti dalla legge statale e quella regionale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620663-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme. Non sussiste, pertanto, un rapporto di specialità tra le disposizioni penali a protezione dell'ambiente di cui agli artt. 146, 151 e 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e le norme a protezione del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 25 della legge della Regione Lombardia 5 aprile 1976, n. 8, e 55 del regolamento regionale Lombardia 23 febbraio 1993, n. 1, che configurano come illecito amministrativo l'esecuzione di lavori di scavo in assenza o in contrasto con l'autorizzazione forestale; né è ravvisabile, tra le anzidette norme, un rapporto di pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato e così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 25, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)