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Sez. 3, Sentenza n. 10762 del 29/09/1999 (Rv. 530320 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno estetico - Nozione - Sussunzione nel danno biologico - Liquidazione per poste separate - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530320-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno estetico costituisce un aspetto, o componente, del danno biologico, e pertanto di esso il giudice deve tenere conto nel liquidare il danno alla salute. È tuttavia consentito al giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., procedere ad una liquidazione per poste separate del danno estetico e delle restanti componenti del danno biologico, purché nella motivazione della sentenza si dia adeguato conto dei criteri di liquidazione, e si dimostri che la medesima menomazione non sia stata valutata e liquidata due volte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)