Sez. 3, Sentenza n. 1937 del 10/02/2003 (Rv. 560334 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Nozione - Distinzione rispetto al patrimoniale in senso stretto e al danno morale subiettivo - Disagi futuri dipendenti dal trauma subito - Inclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
All'interno della nozione di danno biologico rientrano tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, rimanendone esclusi solamente il danno patrimoniale in senso stretto ed il danno morale subiettivo (facendo applicazione del suddetto principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto ricompresi nel danno biologico tutti i disagi futuri subiti da un soggetto danneggiato in un incidente stradale e dipendenti dal trauma sofferto, quali cure e spostamenti)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)