Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 08/05/2013 (Rv. 626420 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Liquidatore e curatore - Differenze - Conseguenze per i creditori e sulla capacità processuale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE
In tema di successioni tra procedure concorsuali e dei relativi organi, vi è una diversità sostanziale tra il liquidatore, tipico del concordato preventivo con cessione dei beni, e il curatore, proprio del fallimento, in quanto solo quest'ultimo rappresenta il ceto creditorio e sta in giudizio nelle controversie patrimoniali relative al fallimento; nel concordato preventivo, invece, esistono solo i singoli creditori e non la massa e il debitore non perde la capacità processuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)