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Sez. 1, Sentenza n. 15699 del 15/07/2011 (Rv. 618999 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Liquidatore - Nomina - Carattere necessario - Fondamento - Requisiti soggettivi - Art. 28 legge fall. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618999-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo con cessione di beni, l'art. 182 legge fall., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere, al primo comma, che il tribunale nomina i liquidatori e, al secondo comma, che si applicano una serie di disposizioni relative al curatore fallimentare, in quanto compatibili, palesa il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore e l'esigenza che egli possieda i requisiti previsti dall'art. 28 legge fall.: pertanto, se non effettuata con la proposta di concordato, la nomina spetta al tribunale con il decreto di omologazione, e tale potere sussiste anche nel caso in cui il liquidatore sia stato nominato dall'imprenditore nella richiesta di concordato, senza il rispetto dei requisiti di legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 28, Legge Falliment. art. 182, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)