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Sez. 1, Sentenza n. 2268 del 18/12/1991 Ud. (dep. 02/03/1992) Rv. 191116 - 01

Prova penale - Perizia - Perizia psichiatrica | Poteri del giudice - Motivazione - Dissenso dalle conclusioni del perito - Necessità di motivazione - Contenuto del vaglio critico.
Stato
decisa il 1991-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191116-01

Prova penale - Perizia - Perizia psichiatrica

In tema di valutazione dei dati della perizia psichiatrica, al giudice è attribuita la facoltà di discostarsi dalle conclusioni del perito, ma gli compete l'obbligo di motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici. In particolare, dato che l'"iter" diagnostico dei periti si sviluppa attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè percezione dei dati storici e successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, è su questa percezione che il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei, errore che viziando l'iter logico dei periti rende inattendibili le loro conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)