Sez. 1, Sentenza n. 24082 del 16/02/2017 Ud. (dep. 15/05/2017) Rv. 270270 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1930) - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA | Prova penale - Perizia - Perizia psichiatrica - Contenuto - Accertamento di dati fattuali e successivo giudizio diagnostico - Poteri del giudice - Dissenso dalle conclusioni del perito - Motivazione - Fattispecie.
PROVE (Cod. proc. pen. 1930) - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA
In tema di valutazione della perizia psichiatrica, sviluppandosi l' "iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di assise di appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)