Sez. 1, Sentenza n. 5188 del 29/11/1977 (Rv. 388818 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO PER LA DECLARATORIA DI EFFICACIA DI DETTE SENTENZE - NATURA - COMPITI DELLA CORTE D'APPELLO - ADEMPIMENTI FORMALI E RISCONTRO SULL'AVVENUTA INDAGINE DEGLI ELEMENTI CORRISPONDENTI ALLE PRIME QUATTRO CONDIZIONI EX ART 797 COD PROC CIV - INDAGINE SULLE CONDIZIONI EX NUMERI 5 E 6 DEL PREDETTO ARTICOLO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO PER LA DECLARATORIA DI EFFICACIA DI DETTE SENTENZE - NATURA - COMPITI DELLA CORTE D'APPELLO - ADEMPIMENTI FORMALI E RISCONTRO SULL'AVVENUTA INDAGINE DEGLI ELEMENTI CORRISPONDENTI ALLE PRIME QUATTRO CONDIZIONI EX ART 797 COD PROC CIV - INDAGINE SULLE CONDIZIONI EX NUMERI 5 E 6 DEL PREDETTO ARTICOLO - ESCLUSIONE.*
Il procedimento per la declaratoria di efficacia nello stato delle sentenze ecclesiastiche di nullita del matrimonio concordatario, previsto, in attuazione del concordato con la Santa Sede, dalla legge 27 maggio 1929 n 847, configura un'adeguamento dell'ordinario giudizio di delibazione delle sentenze straniere alla speciale materia oggetto di dette norme pattizie. In tale procedimento, infatti, alla Corte d'appello sono devoluti, oltre che ad adempimenti formali (accertamento della propria Competenza, garanzia del contraddittorio, accertamento della produzione in Forma autentica della sentenza ecclesiastica), anche il riscontro sulla avvenuta indagine, tramite un organo qualificato nella materia canonica, degli elementi corrispondenti alle prime quattro condizioni previste dall'art 797 cod proc civ, nonche l'accertamento che la sentenza ecclesiastica non contrasti con l'ordine pubblico italiano (art 797 citato n 7), nei limiti consentiti delle norme concordatarie dalla copertura costituzionale alla Corte medesima, invece, non spetta l'indagine sulle condizioni previste dai numeri 5 e 6 del predetto art 797 cod proc civ, attesa l'esistenza, nella materia in questione, di una riserva di giurisdizione in favore del giudice ecclesiastico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)