Sez. 3, Sentenza n. 6846 del 13/12/1982 (Rv. 424486 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALITÀ DI AFFITTUARIO-COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALITÀ DI AFFITTUARIO-COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI.*
La qualità di affittuario-coltivatore diretto sussiste quando il conduttore è in grado di dedicare la propria attività ai lavori agricoli in modo stabile e continuativo, anche se non in modo esclusivo, dovendo inoltre considerarsi l'entità dell'apporto personale del conduttore in aggiunta a quello dei componenti della famiglia colonica, si da permettere di valutare se l'attività complessiva di quest'ultima sia sufficiente a sviluppare la coltivazione del terreno, almeno nel limite minimo di un terzo della forza lavorativa occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. (V 2785/79, mass n 399094; (V 615/74, mass n 368413; (V 2819/71, mass n 354017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)