diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2785 del 14/05/1979 (Rv. 399094 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399094-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - REQUISITI - FATTISPECIE.*

Ai fini del godimento della proroga legale si richiede che l'affittuario coltivatore diretto coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quelle occorrenti per le normali necessita di coltivatore del fondo. (in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha giudicato corretta la decisione di merito che ha ritenuto la sufficienza lavorativa del nucleo familiare dell'affittuario, costituito da lui stesso, dalla moglie, dalla sorella e dalla madre in relazione alla superficie del fondo ed alla disponibilita di buone attrezzature meccaniche, aggiungendo che la misura del terzo sarebbe stata comunque raggiunta anche considerando la meta della forza lavorativa dell'affittuario, esercente anche un'attivita collaterale e l'apporto parziale della vecchia madre, tenuto conto dell'attuale tipo di coltura).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 CORTE COST., Legge 28/03/1957 num. 244, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)