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Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Atti introduttivi del giudizio e successivi atti giudiziari da notificarsi nei confronti di Ragionerie territoriali dello Stato - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità.
Stato
decisa il 2020-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658140-02

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

In base al combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. ed 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, l'atto introduttivo di un giudizio nei confronti di una Ragioneria territoriale dello Stato e ogni successivo atto giudiziale ad essa indirizzato devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria "innanzi alla quale è portata la causa".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)