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Sez. L, Sentenza n. 6571 del 18/03/2010 (Rv. 612860 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Pensione di inabilità - Malattia neoplastica - Giudizio prognostico ai fini pensionistici - Presenza di localizzazioni secondarie e/o asportazione chirurgica della neoplasia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612860-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di accertamento dei presupposti medico-legali del diritto alla pensione di inabilità, da effettuarsi con riferimento al momento della presentazione della domanda, la patologia neoplastica deve essere considerata di per sé, a prescindere dalla sussistenza di localizzazioni secondarie della malattia o dal fatto che essa sia stata rimossa tramite intervento chirurgico, atteso che la completa eliminazione della neoplasia costituisce un elemento del tutto irrilevante sotto il profilo prognostico, in quanto non elide il dato costituito dalla obiettiva gravità della malattia, ma attiene piuttosto alla realtà effettiva da riscontrarsi a notevole distanza di tempo rispetto all'epoca in cui l'accertamento deve essere riferito. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, in considerazione dell'assenza di localizzazioni secondarie della malattia e dell'avvenuta asportazione della neoplasia pochi giorni prima della presentazione della domanda amministrativa, aveva disatteso senza adeguata motivazione le conclusioni del c.t.u. in ordine al grado di inabilità al lavoro, superiore all'80% al momento della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, DPR 17/08/1955 num. 914 art. 13, DM Sanità 05/02/1992, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)