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Sez. 2 - , Sentenza n. 28872 del 02/07/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 279673 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Motivo di appello limitato al trattamento sanzionatorio - Connessione con il punto relativo all'applicazione della recidiva - Sussistenza - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279673-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE

In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)