Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018 Cc. (dep. 27/03/2018) Rv. 272679 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Motivo di appello limitato al trattamento sanzionatorio - Connessione con il punto relativo all'applicazione della recidiva - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo รจ volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui si censurava l'omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva da parte del giudice di appello, investito della sola cognizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)