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Sez. 1, Sentenza n. 917 del 16/02/1989 (Rv. 461911 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - PROVA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - PROVE EMATOLOGICHE - AMMISSIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461911-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - PROVA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - PROVE EMATOLOGICHE - AMMISSIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*

Nel giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, gli accertamenti tecnico-scientifici (sulla base dei caratteri rilevabili con indagini ematologiche ed immunogenetiche), diretti ad ottenere "in positivo" la prova del rapporto biologico di paternità, ove richiesti da una delle parti (nella specie, sotto Forma di rinnovazione della consulenza ematologica e di svolgimento di indagini bio-antropologiche), non debbono essere necessariamente disposti, rientrando nella facoltà del giudice del merito di escluderne la Rilevanza, qualora sia in grado di formarsi un sicuro convincimento in ordine alla sussistenza della paternità attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, derivanti dagli altri elementi acquisiti al processo. (Conf 1788/87, mass n 451152; (Conf 3899/86, mass n 446727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)