Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 19/02/1987 (Rv. 451152 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVE EMATOLOGICHE E GENETICHE - AMMISSIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVE EMATOLOGICHE E GENETICHE - AMMISSIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, le prove ematologiche e genetiche, per quanto da sole completamente sufficienti a fornire la certezza del rapporto biologico di paternità, sono utilizzabili per confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove documentali, testimoniali), ma il ricorso ad esse è rimesso alla valutazione del giudice di merito, il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. (Conf 247/84, mass n 432509; (Conf 3112/83, mass n 428028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)