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Sez. 6, Sentenza n. 9077 del 24/05/1985 Ud. (dep. 12/10/1985) Rv. 170699 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - PROVOLE - MANCANZA DELLA PERCENTUALE DI GRASSO PRESCRITTO - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1985-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170699-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - PROVOLE - MANCANZA DELLA PERCENTUALE DI GRASSO PRESCRITTO - REATO CONFIGURABILE.*

Le prescrizioni, che stabiliscono per ciascuna categoria di formaggi la percentuale minima di sostanza grassa, non consentono deroghe né in rapporto alla causa della deficienza di detta sostanza, in quanto non si distingue se essa sia dovuta a fatto volontario di chi impiega latte già da lui o da altri scremato o alla naturale Mancanza di grasso del latte adoperato, né in rapporto all'Obbligo per il produttore di effettuare i necessari controlli, rivolgendosi, se del caso, ai laboratori pubblici all'uopo attrezzati, qualunque siano le dimensioni dell'azienda. Ne consegue che risponde della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. A) legge n. 283 del 1962 il titolare di un Caseificio che detenga per la vendita formaggi tipo provola, deficienti di sostanze grasse nella misura del 5, 5% rispetto al minimo consentito dalla legge, anche se deduca la impossibilità di procedere ai necessari controlli per misurare la quantità di grasso sia per la costosità delle apparecchiature sia per le modeste dimensioni della sua azienda. (V mass n 168017, in genere; (V mass n 148788).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)