Sez. 3 - , Sentenza n. 20984 del 23/08/2018 (Rv. 650443 - 01)
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE | Rapporti tra amministrazione concedente e concessionario di bene demaniale - Locazione o subconcessione del bene non autorizzati - Inopponibilità all'amministrazione concedente - Conseguenze - Fattispecie.
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE
Poiché la concessione in uso di un bene demaniale deve necessariamente trovare il suo fondamento nella legge o in un provvedimento amministrativo, il concessionario può locarlo o concederne il godimento a terzi solo se autorizzato dall'amministrazione concedente o se lo consente la legge; pertanto, la subconcessione di fatto di un immobile demaniale (nella specie, di una parte dei locali, siti in un Ufficio giudiziario, concessi dallo Stato ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da questo dati in uso ad un terzo perché vi esercitasse l'attività di rivendita di valori bollati), mentre vincola il concessionario e il subconcessionario, è inopponibile all'amministrazione concedente, la quale può pretendere dal terzo l'indennizzo per l'occupazione "sine titulo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)