Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 27/03/2009 (Rv. 607867 - 01)
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) | Concessione di area demaniale destinata all'esercizio di azienda - Affitto dell'azienda a terzi - Conseguenze - Subconcessione - Configurabilità - Invalidità - Esclusione - Inopponibilità alla P.A. concedente - Sussistenza.
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI)
Il contratto col quale il concessionario di un'area demaniale affitti ad un terzo l'azienda, al cui esercizio quell'area sia destinata, integra un contratto di cosiddetta subconcessione, che non ha ad oggetto il bene demaniale in sé, ma implica il mero trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti al concessionario ed atteggiantisi, nei rapporti tra privati, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che tale contratto è valido ed efficace tra le parti stipulanti anche in assenza di autorizzazione da parte della P.A. concedente, ferma restando in questo caso la sua inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, che può dichiarare la decadenza dalla concessione o revocarla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Navig. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)