Sez. 3, Sentenza n. 338 del 07/02/1956 (Rv. 880429 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - AREA DI PROPRIETA PRIVATA DESTINATA AL PUBBLICO TRANSITO - OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI VIGILARE SULLA MANUTENZIONE. RESPONSABILITÀ CIVILE - INDIRETTA - PER COSE IN CUSTODIA - PORTICATO SOGGETTO ALL'USO PUBBLICO DI TRANSITO - SPAZI, NELLA PAVIMENTAZIONE, COPERTI DI LUCERNARI CON PIASTRE DI VETRO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL PORTICATO DI CURARNE LA MANUTENZIONE.
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - AREA DI PROPRIETA PRIVATA DESTINATA AL PUBBLICO TRANSITO - OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI VIGILARE SULLA MANUTENZIONE. RESPONSABILITÀ CIVILE - INDIRETTA - PER COSE IN CUSTODIA - PORTICATO SOGGETTO ALL'USO PUBBLICO DI TRANSITO - SPAZI, NELLA PAVIMENTAZIONE, COPERTI DI LUCERNARI CON PIASTRE DI VETRO - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL PORTICATO DI CURARNE LA MANUTENZIONE.
Se un comune ha ritenuto di provvedere alla viabilità, in un dato settore della cerchia del suo territorio, apprestando alla collettivita dei cittadini il diritto di pubblico transito su un' area di privata proprietà, dalla destinazione stessa dell'area all'uso collettivo deriva il dovere di accertarsi che la manutenzione dell'area con i suoi manufatti apparentemente solidi, sì da ispirare al privato viandante un senso di sicurezza, non sia trascurata in modo da nascondere un pericolo non facilmente percepibile. La inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un Obbligo primario della pubblica amministrazione, sotto l'aspetto del generale principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area di uso pubblico; nulla rilevando che l'Obbligo della manutenzione incomba per convenzione sul privato proprietario dell'area. B) il proprietario di un porticato, soggetto al l'uso pubblico di transito, ove, per sua utilità, stimi di inserire nella pavimentazione del porticato degli spazi coperti da lucernari con piastre di vetro, deve curarne la manutenzione in maniera adeguata alla destinazione e non può liberarsi dalla responsabilita invocando il maggior logorio che tale destinazione comporta, perché tale logorio è connaturale alla destinazione e non si pone come causa, estranea al difetto di manutenzione concorrente con questo, di produzione dell'evento dannoso, che abbia a verificarsi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)