Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 09/05/1977 (Rv. 385491 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - UTILIZZAZIONE DI UNA STRADA PER IL TRANSITO PUBBLICO - DANNI A TERZI DERIVANTI DA SITUAZIONI DI PERICOLO IVI ESISTENTI - RESPONSABILITA A CARICO DELL'ENTE PUBBLICO INVESTITO DELLA CURA DELLA VIABILITA IN QUEL TERRITORIO - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - UTILIZZAZIONE DI UNA STRADA PER IL TRANSITO PUBBLICO - DANNI A TERZI DERIVANTI DA SITUAZIONI DI PERICOLO IVI ESISTENTI - RESPONSABILITA A CARICO DELL'ENTE PUBBLICO INVESTITO DELLA CURA DELLA VIABILITA IN QUEL TERRITORIO - CONDIZIONI.*
La circostanza che una strada privata venga, in concreto, utilizzata per pubblico transito, fa insorgere, a carico dell'ente pubblico investito della cura della viabilita in quel territorio (nella specie, comune), l'Obbligo di assicurare che il transito stesso si svolga senza pericoli, e la conseguente responsabilita aquiliana verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale Obbligo, qualora detta utilizzazione di fatto non si verifichi al di fuori di ogni intervento dell'ente medesimo, ma sia da questo ratificata, con provvedimenti o comportamenti che evidenzino la sua volonta di prendere atto e di profittare dell'inserimento della strada nel contesto viario, e pongano cosi in essere una situazione idonea a far decorrere il termine per l'eventuale usucapione di una corrispondente servitu di uso pubblico. (V 338/56, mass n 880429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 18, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 8, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)