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Sez. L, Sentenza n. 1596 del 13/02/1988 (Rv. 457640 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'AMMINISTRATORE DI UNA COMUNIONE EREDITARIA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457640-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'AMMINISTRATORE DI UNA COMUNIONE EREDITARIA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LAVORO - CONDIZIONI.*

La domanda con la quale l'amministratore di una comunione ereditaria, nominato dal tribunale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 cod. civ., richieda il pagamento del compenso (concordato con la maggioranza dei comunisti) per l'opera personale e continuativa da lui svolta per il perseguimento dei fini della comunione, appartiene alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, configurandosi il rapporto fra detto amministratore (che non assume veste di amministratore giudiziario) ed i partecipanti alla comunione come rapporto privatistico di mandato rientrante fra i rapporti atipici le cui controversie - sempreché sussistono i requisiti della collaborazione, continuativa, coordinata e prevalentemente personale sono soggette al rito del lavoro a norma dell'art. 409 cod. proc. civ.. (V 685/85, mass n 438883).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)