Sez. L, Sentenza n. 3431 del 22/05/1986 (Rv. 446391 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO.*
In tema di crediti previdenziali (ai quali non si applica l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sulla rivalutazione automatica) l'Onere di provare il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. grava sul creditore il quale può avvalersi di ogni mezzo di prova senza limitazione alcuna. A tal fine però la semplice notorietà del deprezzamento della moneta, la qualità di pensionato del creditore e l'astratta possibilità di idoneo investimento atto a preservare il credito dalla svalutazione monetaria non sono di per sè sole idonee a fornire la prova suddetta ove svincolate da ogni concreto e specifico riferimento alle effettive condizioni di vita personale e familiare del creditore. (V 4269/84, mass n 436195; (V 6468/83, mass n 431209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)