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Sez. L, Sentenza n. 4269 del 20/07/1984 (Rv. 436195 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEI DANNI MAGGIORI DI QUELLI SUSCETTIBILI DI RISTORO CON L'ATTRIBUZIONE DEI SOLI INTERESSI LEGALI - CARATTERE AUTOMATICO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA, ALLEGAZIONE DEL PREGIUDIZIO E DEDUZIONE DELLA PROVA - ONERE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1984-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436195-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RISARCIMENTO DEI DANNI MAGGIORI DI QUELLI SUSCETTIBILI DI RISTORO CON L'ATTRIBUZIONE DEI SOLI INTERESSI LEGALI - CARATTERE AUTOMATICO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA, ALLEGAZIONE DEL PREGIUDIZIO E DEDUZIONE DELLA PROVA - ONERE DEL CREDITORE.*

In tema di crediti pecuniari non di lavoro, la svalutazione monetaria intervenuta durante la mora del debitore, pur potendo essere causa di danni maggiori di quelli ristorabili con la attribuzione dei soli interessi legali, non giustifica, di per sè, alcun risarcimento automatico, avendo il creditore non solo l'Onere, a norma dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., di proporre la relativa domanda, ma anche quello di allegare e provare - sia pure valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni mezzo di prova, integrabile anche in via equitativa - il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito ed ovviamente diverso dal puro e semplice deterioramento del potere di acquisto verificatosi medio tempore. In particolare, nell'ipotesi di crediti pecuniari per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione prevista dall'art. 429 cod. proc. civ.), pur acquistando la qualità di pensionato peculiare significato in ordine alla Determinazione e valutazione del maggior danno, persistono tuttavia a carico dell'interessato sia l'Onere della domanda sia quello dell'allegazione dello specifico pregiudizio risentito, che neppure in tal caso può consistere nella svalutazione monetaria in sè e per sè considerata, con la conseguenza che anche il pensionato, modesto consumatore dovrà allegare un pregiudizio particolare, come, ad esempio, quello di aver dovuto, per i propri bisogni di vita, far ricorso al credito a condizioni onerose o di aver dovuto, per sostentarsi, alienare beni idonei a salvaguardarlo dalla svalutazione o di non aver potuto investire le somme dovutegli in modo tale da raggiungere questo stesso risultato. (V 3776/79, mass n 400219; (Conf 6468/83, mass n 431209; (Conf 5555/81, mass n 416277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)