Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 08/07/1964 (Rv. 302571 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - DICHIARAZIONE DI RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - DICHIARAZIONE DI RIMESSIONE ALLA GIUSTIZIA - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La parte che dichiari di rimettersi, in ordine ad una domanda da essa proposta, alla giustizia del giudice adito, si limita a chiedere che il giudice pronunci secondo giustizia su di essa, sicche tale dichiarazione non puo essere interpretata ne come rinunzia alla domanda stessa, ne, tanto meno, come manifestazione di acquiescenza alla sentenza che l'abbia respinta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)