Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 29/08/1973 (Rv. 365741 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - ERRONEA DATA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - ERRONEA DATA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Lo scopo della norma dell'art 366 comma primo n 5 cod proc civ (che prescrive l'indicazione della quietanza del deposito nel ricorso per Cassazione) e quello di consentire alla parte, contro la quale e preposta l'impugnazione, di controllare se la proposizione del ricorso e stata preceduta dall'adempimento dell'Obbligo di cui all'art 364 cod proc civ senza dover attendere per effettuare tale controllo che la quietanza sia stata depositata ai sensi dell'art 369 comma secondo n 1 cod proc civ. non impedisce il raggiungimento dello scopo anzidetto, in presenza dell'esatta indicazione degli altri estremi della bolletta, l'erronea trascrizione della data di deposito della sentenza impugnata. (V 2505/72, mass n 359989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)