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Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 21/07/1972 (Rv. 359989 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - ACCERTAMENTO DEL PREVIO DEPOSITO - INDICAZIONI SUFFICIENTI - MANCATA INDICAZIONE DELLA SOMMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359989-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - ACCERTAMENTO DEL PREVIO DEPOSITO - INDICAZIONI SUFFICIENTI - MANCATA INDICAZIONE DELLA SOMMA - IRRILEVANZA.*

L'indicazione, nel ricorso per Cassazione, della quietanza del deposito per soccombenza (art 366 cod proc civ) ha il fine di consentire alla parte, cui il ricorso viene notificato, di controllare l'avvenuto adempimento dell'Onere imposto dall'art 364 dello stesso codice, accertando se il deposito abbia preceduto la notificazione. Pertanto, l'indicazione nel ricorso del numero della bolletta, dello ufficio del registro e della data del deposito anteriore alla notificazione e sufficiente per la osservanza del precetto e conseguentemente per l'ammissibilita del ricorso stesso, a nulla rilevando che manchi l'indicazione dell'ammontare della somma depositata. (Conf 1422'70, mass n 347212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)