Sez. 1, Sentenza n. 9579 del 17/09/1993 (Rv. 483780 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.) | Realizzazione di alloggi destinati ad entrare nel patrimonio del Comune - Occupazione legittima disposta a favore dell'I.A.C.P. - Concessione al medesimo istituto del diritto di superficie - Occupazione proseguita dopo la scadenza del termine - Responsabilità per fatto proprio dell'I.A.C.P..
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.)
Nel caso in cui, in base agli articoli 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'occupazione legittima sia stata disposta a favore di un I.A.C.P. per la realizzazione di alloggi destinati ad entrare a far parte del patrimonio comunale ed il Comune abbia rinunciato al diritto di accessione in favore di detto ente, concedendogli il diritto di superficie, l'I.A.C.P., la cui occupazione sia proseguita dopo la scadenza del termine, risponde per fatto proprio di tale illegittima occupazione, sia perché ha continuato la costruzione degli alloggi malgrado che, presuntivamente, la delega gli sia stata conferita dal Comune nei limiti in cui l'attività delegata possa definirsi legittima, sia perché lo stesso istituto è direttamente interessato alla prosecuzione dell'attività edificatoria al fine di conseguire la proprietà superficiaria degli alloggi.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)