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Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 12/04/1994 (Rv. 486128 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Comune - Attività per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale - Delega ad una cooperativa edilizia - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva esclusiva - Comune - Spettanza - Indennità di occupazione legittima - Corresponsione - Soggetto obbligato.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486128-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Qualora un comune abbia delegato ad una cooperativa edilizia attività per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia residenziale (art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), il comune stesso, quale beneficiario dell'espropriazione, è, di norma, il solo legittimato passivo nel giudizio in cui l'espropriato contesti l'entità della stima liquidata in via amministrativa, nonché l'obbligato a corrispondere l'indennità di occupazione legittima, la quale è accessoria rispetto all'indennità di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)