diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 10/02/1993 (Rv. 480830 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Straniero - Risarcimento del danno - Diritto - Esercizio nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Ammissibilità - Condizioni - Legge straniera assicurante la condizione di reciprocità - Accertamento - Principio sull'onere della prova - Applicabilità - Giudizio di merito - Configurabilità - Controllo in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480830-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere

In caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve solo dimostrare, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, che lo stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del Fondo di Garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno. L'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio "iura novit curia" ma a quello sull'onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Preleggi art. 16, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)