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Sez. 3, Sentenza n. 14777 del 24/06/2009 (Rv. 608632 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO | Condizione di reciprocità - Conoscenza della legge straniera applicabile - Disciplina di cui all'art. 14 della legge n. 218 del 1995 - Conseguenza - Acquisizione d'ufficio di tutte le fonti internazionali conferenti - Necessità - Modalità - Individuazione - Fattispecie in tema di controversia risarcitoria da circolazione stradale introdotta in Italia da cittadini peruviani.
Stato
decisa il 2009-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608632-01

FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto deve intendersi posto anche con riferimento alle norme giuridiche dell'ordinamento straniero e, in virtù dell'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (di riforma del diritto internazionale privato, applicabile "ratione temporis" nella specie), egli, ai fini della conoscenza della legge straniera (in funzione dell'applicabilità dell'art. 16 delle preleggi), può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte mediante esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione. Pertanto, deve considerarsi legittimamente utilizzabile, a tal fine, il testo - anche parziale - tradotto di una legge o di una Costituzione straniera proveniente dal Consolato di quel Paese che ne attesti la conformità all'originale, senza che - in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale - si renda necessaria la traduzione giurata di un interprete italiano abilitato, non essendo al riguardo applicabile la disciplina sulla legalizzazione di atti dall'estero di cui all'art. 33 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (Nella fattispecie, alla stregua del complessivo principio enunciato, la Corte, con riguardo ad una controversia risarcitoria instaurata da due cittadini peruviani nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada per essere rimasto ignoto il responsabile del sinistro, ha cassato per difetto di motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'applicabilità della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, si era rilevato che il contenuto di una circolare, ritualmente prodotta e comunque acquisibile d'ufficio, proveniente dal Consolato peruviano era del tutto generico, siccome riferibile ai soli principi astratti della Costituzione di quel Paese, senza che venisse fatto in essa richiamo specifico ai diritti connessi al risarcimento del danno ed all'assicurazione per la responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli, anche nel caso di mancata identificazione del conducente).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Preleggi art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)